Lo scioglimento della comunione legale dei coniugi e domanda di divisione dei beni: differenza tra comunione immediata, comunione de residuo ed individuazione dei beni personali
In mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio o in un momento successivo, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni disciplinata dagli articoli 177 e ss del c.c. Si tratta di una comunione che ha per oggetto gli acquisti compiuti dai coniugi, sia congiuntamente che singolarmente, durante il matrimonio, ad esclusione pertanto dei beni personali, di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge. Più precisamente, nell’ambito del regime di comunione si possono distinguere tre categorie di beni:
a) i beni che divengono oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto, c.d. comunione immediata;
b) i beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa, c.d. comunione de residuo;
c) i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge, c.d. beni personali.
La comunione legale immediata viene definita come quel regime patrimoniale nel quale, ai sensi dell’art. 177 c.c., confluiscono di diritto tutti quei beni che il legislatore individua in maniera analitica e che cadono automaticamente in comunione:
1) gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
2) i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
3) i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, se al momento dello scioglimento della comunione non siano stati consumati;
4) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
5) gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.
Discorso a parte deve farsi con riguardo alla comunione de residuo, così denominata in quanto prende le mosse dalla funzione intrinseca che assolve, ossia racchiudere tutti quei beni che residuano a seguito della preliminare divisione di due tipi di beni: beni che cadono in comunione e beni personali.
In buona sostanza, la suddetta categoria è formata da tutti quei beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e che, solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi.
A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria:
1) beni mobili o diritti di credito verso terzi;
2) stipendi e redditi professionali;
3) canoni di locazione di beni personali;
4) utili netti ricavati dall’esercizio di un’impresa;
5) risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio;
6) quote di società di persone;
7) quote di società a responsabilità limitata ove l’acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale;
8) dividendi derivati da partecipazioni sociali;
9) i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente.
Sono invece esclusi dalla comunione e rimangono beni personali di ciascun coniuge:
– i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
– i beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione in suo favore, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;
– i beni di uso strettamente personale a ciascun coniuge;
– i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
– i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
– i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’art. 191 c.c. dispone che la comunione legale si scioglie, tra le altre cause, anche per separazione personale dei coniugi, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.
In altre parole, il regime patrimoniale legale tra i coniugi si scioglie dal momento dell’udienza presidenziale, il che non significa che la divisione dei beni compresi in tale regime avvenga automaticamente, in quanto è pur sempre conseguenza di una scelta discrezionale dei coniugi stessi, che ben possono decidere di conservare la contitolarità dei beni sostituendo il regime della comunione legale con quello della comunione ordinaria, (in altri termini, la divisione è necessaria se si vuole passare da una situazione di quota astratta ad una situazione di titolarità esclusiva su determinati beni).
In ogni caso, resta il principio generale secondo il quale se non c’è accordo dei coniugi sulle modalità di divisione o se solo uno dei due vuole ottenere la divisione, i coniugi (o il coniuge interessato) può chiedere la divisione giudiziale della comunione dei beni residui, applicando il principio comune a tutte le comunioni.
La domanda di scioglimento può essere proposta anche nel corso del giudizio di separazione giudiziale o in quello di divorzio, ma con procedimento separato, in quanto non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione o di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggette al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma in tutto autonome e distinte.
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