Mantenimento dei figli maggiorenni e termine degli studi
Presa di posizione della Corte di Cassazione: il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando terminano gli studi.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 17183/2020- che interviene operando un’interpretazione di quanto disposto ex art. 337 septies, primo comma, c.c. ai sensi del quale il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, evidenziando la stretta e necessaria correlazione tra il diritto-dovere all’istruzione ed all’educazione e il diritto al mantenimento.
La Corte, infatti, chiarisce in capo al figlio maggiorenne l’obbligo di attivarsi per reperire una collocazione lavorativa al termine del percorso di studi prescelto dal momento che integra un dovere del figlio la ricerca dell’autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
I fatti di causa vedono una madre ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che revocava l’assegno di mantenimento in favore della medesima per il figlio trentenne, insegnante di musica precario, nonché l’assegnazione della casa familiare, in riforma di quanto statuito dal giudice di primo grado che ne aveva disposto la riduzione da € 300,00= a € 200,00. La ricorrente lamenta come la sentenza impugnata abbia erroneamente affermato che il figlio abbia conseguito redditi significativi, sebbene modesti senza tener conto di quanto effettivamente percepito dal medesimo oltre a non aver tenuto in debita considerazione la carriera di insegnante precario, come tale di fatto incapace di mantenere sé stesso.
La Corte nel rigettare il ricorso, analizza i fondamenti sostanziali del diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, evidenziando come l’evoluzione della società imponga un cambio di passo dall’assistenzialismo all’autoresponsabilità. La pronuncia, nell’analizzare la raggiunta età matura del figlio, con particolare riguardo all’attività di studio e al tipo di impiego desiderato, sottolinea che l’età, tanto più quando è maggiore, implica l’insussistenza del diritto al mantenimento, chiarendo come il diritto non sussista dopo che, raggiunta la maggiore età, sia trascorso un ulteriore lasso di tempo dopo il conseguimento del titolo di studio che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro. Per tali ragioni, la Corte osserva, quanto al tipo di impiego desiderato, come non sussista nella dovuta ricerca dell’aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, atteso che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, comunque, dell’autosufficienza economica.
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