Matrimonio rovinato risarcibile anche il danno non patrimoniale

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Il danno da matrimonio rovinato ricomprende il danno morale, esistenziale, all’immagine, alla reputazione, oltre al danno patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Milano con sentenza 5069/2021, che ha condannato al risarcimento del danno il gruppo musicale, ingaggiato da una coppia di sposi in occasione del loro matrimonio, per non essersi presentato il giorno dell’evento.

Il gruppo musicale, che nella fase stragiudiziale prodromica al giudizio civile ha dedotto di essere stato vittima di un incidente stradale che ha impedito ai musicisti di partecipare all’evento, nel successivo procedimento civile instaurato innanzi al Giudice di Pace di Milano non si è costituito e dunque non ha provato che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa allo stesso non imputabile.

Ad ogni modo la sentenza chiarisce che il presunto incidente stradale non integra in sé e per sé circostanza eccezionale, inevitabile, imprevedibile e insuperabile per un’organizzazione come quella pubblicizzata dal convenuto e finalizzata a fornire il servizio tramite più strumentisti tra loro fungibili a discrezione del fornitore, come stabilito contrattualmente.

Quanto al danno non patrimoniale, la pronuncia in commento ritiene che, alla luce dell’importanza sociale riconosciuta alla cerimonia e all’interesse anche non patrimoniale sotteso al contratto sottoscritto con il gruppo musicale, da ricollegarsi al “soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Costituzione”, gli sposi abbiano il diritto a veder risarcito il danno morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione.

Tale cerimonia, infatti, rappresenta un evento irripetibile nella vita di una coppia e, dunque, la sua mancata riuscita comporta un profondo e persistente dispiacere, nervosismo e imbarazzo meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento.

A parere del Giudice di Pace milanese tale risarcimento, da quantificare in via equitativa, può corrispondere anche dieci volte il corrispettivo pattuito per la prestazione non eseguita.

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