Multa alla madre che ostacola le visite ai figli da parte del padre in caso di separazione dei coniugi

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3810 del 25/02/2015 ha confermato la sentenza di condanna al pagamento della somma di € 1.000,00= alla Cassa delle Ammende – pronunciata dalla Corte di Appello di Messina – a carico di una madre separata per aver ostacolato l’esercizio del diritto di visita ai figli da parte del padre.

La Corte territoriale aveva accertato, infatti, all’esito dell’istruttoria orale, che l’ex moglie in più occasioni aveva ostacolato il diritto di visita dell’altro genitore, impedendo alle minori di pernottare presso l’abitazione del padre, di trascorrere con quest’ultimo il periodo di vacanze estive, così come disposto dal giudice di prime cure e, per un periodo di tre quattro mesi, di poter far visita alle figlie prelevandole all’uscita da scuola nei giorni in cui gli spettava di andarle a prenderle. Per cui, constatata l’inefficacia del semplice ammonimento, già disposto in primo grado, il Tribunale di secondo grado – d’ufficio e nell’interesse dei minori – aveva disposto una misura “più incisiva” condannando la donna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, con  “funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni”.

L’art. 709 ter del c.p.c., infatti, prevede per i casi di gravi inadempienze che il giudice possa: 1) ammonire il genitore; 2) disporre il risarcimento nei confronti del minore; 3) nei confronti dell’altro genitore; 4) condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 euro a 5.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso simili provvedimenti, la Corte di Cassazione precisa, a tal proposito, che il ricorso è ammissibile solamente qualora l’ammonimento presenti le caratteristiche proprie della sanzione pecuniaria, consistenti nella decisorietà e definitività della condanna.

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