Nel caso in cui le dichiarazioni dei redditi di un coniuge appaiono non verosimili o in contrasto con il tenore di vita, il Giudice può disporre d’ufficio le indagini da parte della Guardia di Finanza

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Nel caso in cui le dichiarazioni dei redditi di un coniuge appaiono non verosimili o in contrasto con il tenore di vita, il Giudice può disporre d’ufficio le indagini da parte della Guardia di Finanza

Il Giudice non può disporre arbitrariamente una riduzione dell’importo dell’assegno di divorzio riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, sulla base della documentazione sommaria e parziale depositata in giudizio, senza aver prima disposto le necessarie indagini a mezzo della Guardia di Finanza, in ordine all’accertamento dei redditi del coniuge obbligato.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 21359 del 14/09/2017 in accoglimento del ricorso presentato dalla moglie che si era vista ridurre l’assegno di divorzio pari ad € 500,00= al mese riconosciuto in primo grado alla somma di € 250,00= in grado di appello, per carente dimostrazione della consistenza economica e patrimoniale del marito.

La ricorrente aveva specificatamente contestato le deduzioni avversarie, precisando che il marito svolgeva un’attività imprenditoriale non dichiarata fiscalmente, che egli pubblicizzava anche con uno specifico biglietto da visita e che era riscontrabile nei suoi movimenti bancari.

Il Giudice di Appello, senza svolgere indagini e verifiche fiscali, ritendo non raggiunta la prova sul punto, determinava il reddito del marito sulla base della sommaria e parziale documentazione prodotta in giudizio, senza considerare che le circostanze dedotte dalla moglie non potevano essere provate senza attingere a informazioni inaccessibili a una parte privata.

In tema di divorzio, precisa la Suprema Corte, l’esercizio del potere officioso di disporre indagini, tramite l’autorità tributaria, sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, rientra nella discrezionalità del magistrato, il quale può procedere al rigetto della relativa istanza di parte qualora ritenga comunque raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria.

Tuttavia, l’esercizio di questo potere officioso di disporre indagini tramite la Guardia di Finanza  deve essere correlabile, anche per implicito, a una valutazione di superfluità o meno dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti.

D’altro lato, nel caso in cui le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti, dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del coniuge o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, il Giudice potrà disporre d’ufficio le opportune indagini patrimoniali anche a mezzo della Polizia Tributaria.

Menu