No all’affido condiviso se il padre si disinteressa del figlio
Al termine di una convivenza di fatto dalla quale nasceva un figlio, il padre decideva di allontanarsi dalla casa familiare e di trasferirsi in Germania, mostrando totale disinteresse nei confronti del minore.
La madre proponeva più volte all’ex compagno di pervenire ad un accordo utile alla regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento del bambino, senza però ricevere alcun riscontro.
Di conseguenza, la donna, consigliata ed assistita dall’avv. Alessandro Luciano, ricorreva all’Autorità Giudiziaria ex art. 337 quater c.c. al fine di chiedere l’affidamento esclusivo del figlio, il cui equilibrio risultava gravemente pregiudicato dall’atteggiamento negligente del padre.
L’avv. Luciano, in particolare, poneva in evidenza alcuni elementi idonei a far emergere l’incapacità genitoriale del padre e tali da escluderne l’affidamento condiviso:
- la volontaria interruzione delle visite presso l’abitazione del figlio;
- l’assenza di contatti telefonici o virtuali per interagire a distanza con lo stesso;
- il totale rifiuto di contribuire economicamente al mantenimento del minore.
Il padre, peraltro, ometteva di richiedere all’ex compagna aggiornamenti sulle condizioni di salute mentale-fisica del figlio o sul suo andamento scolastico, assumendo un comportamento di assoluta indifferenza al riguardo.
Tali circostanze, rilevate dall’avv. Luciano, denotavano l’immaturità genitoriale e l’inidoneità educativa della figura paterna, la quale si era resa completamente estranea nella vita del figlio, omettendo di partecipare ai compiti di cura e di crescita del medesimo.
L’avv. Luciano faceva emergere, altresì, le capacità genitoriali della madre, la quale garantiva al minore il regolare benessere psico-fisico, oltre che il mantenimento economico.
Le argomentazioni difensive dell’avv. Luciano venivano integralmente condivise dal Tribunale Civile di Treviso che con ordinanza del 01/09/2020 resa all’esito del procedimento civile avanti al Tribunale di Treviso che si allega disponeva l’affidamento esclusivo del minore alla madre, ponendo a carico del padre l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento del figlio, pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Treviso valorizzava gli elementi forniti dall’avv. Luciano idonei a derogare il regime ordinario di affido condiviso:
- la distanza geografica tra il padre ed il figlio;
- il totale disinteresse dimostrato dal padre;
- l’omesso versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore.
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