No all’assegno di mantenimento al coniuge laureato che rifiuta lavori umili
Il giudice al fine di riconoscere l’assegno di mantenimento al coniuge separato deve valutare anche le sue potenziali capacità di guadagno.
Si segnala un’ordinanza della Corte di Suprema di Cassazione che non riconosce alla moglie un assegno di mantenimento nel caso in cui la stessa non si attivi nella ricerca di un impiego oppure rifiuti offerte di lavoro individuate dal marito perché non in linea con il profilo di una laureata (cfr. ordinanza n. 5932/21).
La Corte Suprema evidenzia, nel caso esaminato, che il coniuge non ha diritto ad un assegno di mantenimento se rifiuta proposte di lavoro solo perché non in linea con la propria formazione universitaria, in quanto il Giudice di merito deve tenere conto di ogni fattore individuale ed ambientale, compresa la possibilità di acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero avrebbe potuto comunque concretamente procurarsi una specifica occupazione.
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