Non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata chi filma un rapporto sessuale consumato con il partner nella propria abitazione, all’insaputa di quest’ultimo

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata chi filma un rapporto sessuale consumato con il partner nella propria abitazione, all’insaputa di quest’ultimo

La tecnologia, pur avendo l’enorme pregio di aver semplificato la vita quotidiana di tutti noi, ha sollevato diversi problemi, tra i quali spicca quello relativo alla tutela della privacy.

Sono sempre più frequenti i casi di divulgazione e diffusione di filmati e fotografie ritraenti persone, anche in momenti estremamente intimi della propria esistenza, senza il loro preventivo consenso.

Se non vi è dubbio che diffondere indebitamente materiale di questo tipo costituisce un reato, maggiori perplessità sorgono quando suddetto materiale viene solo raccolto e memorizzato e non diffuso pubblicamente.

Il codice penale, all’art. 615 bis, punisce la condotta di chi si procura indebitamente notizie o immagini attinenti la vita privata, mediante strumenti di ripresa audiovisiva, che si sono svolti nell’abitazione o nella privata dimora della persona offesa, nonché nelle appartenenze delle stesse.

La condotta è punita a prescindere dalla successiva rivelazione o diffusione delle notizie o delle immagine indebitamente carpite (circostanza quest’ultima che integra l’ipotesi aggravata prevista dal comma 2° dell’art. 615 bis codice penale).

Tuttavia, la giurisprudenza, con la celebre sentenza n. 22221 dell’8 maggio 2017, ha sancito che non sussiste alcuna interferenza illecita nella vita privata se qualcuno, con l’uso di strumenti di ripresa visiva, quali ad esempio videocamere o smartphone, decide di filmare rapporti sessuali consumati in casa con la convivente, all’insaputa di quest’ultima.

Secondo il Giudice, il delitto di cui all’art. 615 bis non sarebbe configurabile, atteso che le scene riprese riguardano atti della vita dei due protagonisti della vicenda, che si sono svolti in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora, senza interferenze indebite di terzi estranei.

Laddove il video in questione fosse stato divulgato ad altri o diffuso in qualsiasi forma sarebbe stato, al contrario, ravvisabile un diverso illecito penale.

Di alcuna rilevanza è, secondo la Suprema Corte, la delicatezza della scena ripresa (rapporto sessuale), in quanto la linea di confine tra l’interferenza illecita e la condotta lecita non risiede nella natura del momento di riservatezza violato, bensì nella mera circostanza che il soggetto attivo, ossia colui che ha effettuato le riprese, vi sia o meno estraneo.

In conclusione, chi riprende un proprio rapporto sessuale all’insaputa del partner non commette alcun reato, perché quest’ultimo aveva precedentemente ammesso il partner a quel particolare momento di intimità.

Tale orientamento giurisprudenziale, anche se difficilmente condivisibile, è ormai costante e granitico ed è stato da poco riconfermato dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27160 del 13 giugno 2018, con la quale si è ribadito che “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato”.

Attenzione però: l’insussistenza dell’illecito penale non impedisce alla vittima di intraprendere un procedimento civile per trattamento illecito di dati personali di cui al 167 Codice Privacy, volto ad ottenere il risarcimento del danno morale patito.

Menu