Non è possibile chiedere la separazione al Giudice italiano se la stessa domanda è stata proposta al Giudice straniero

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Non è possibile chiedere la separazione al Giudice italiano se la stessa domanda è stata proposta al Giudice straniero

Dopo aver contratto matrimonio in Marocco, i coniugi, cittadini stranieri si trasferivano in Italia. Dopo anni di matrimonio, la convivenza era divenuta intollerabile e la moglie decideva, prima, di chiedere il divorzio dal marito rivolgendosi al Giudice marocchino e, subito dopo, si rivolgeva al Tribunale di Padova per chiedere la separazione.

La legge marocchina, infatti, non prevede l’istituto giuridico della separazione ma prevede esclusivamente e direttamente il divorzio.

Diversamente, la legge italiana prevede prima la separazione e poi, trascorsi i termini di legge, concede la possibilità di chiedere il divorzio.

L’avvocato Alessandro Luciano, difensore del marito nella causa di separazione in Italia faceva presente al Giudice, nel primo atto introduttivo, che una identica causa era già pendente davanti ad altro Giudice straniero e rilevava:

  1. l’identità delle persone, del petitum (oggetto) e della causa petendi (bene da tutelare) tra la causa instaurata davanti al Giudice Italiano e quella instaurata davanti al Giudice straniero;
  2. che le parti non si erano opposte alla giurisdizione del giudice straniero e pertanto la giurisdizione straniera doveva considerarsi accettata.

Ma non solo, in un secondo momento, l’Avv. Alessandro Luciano chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere perché, nel frattempo, il Giudice straniero aveva emesso sentenza di divorzio.

Il Tribunale di Padova, accogliendo le argomentazioni difensive dall’Avv. Luciano, mediante la sentenza n. 1865/2017 emetteva i seguenti provvedimenti:

  1. dichiarava improcedibile il ricorso per separazione presentato dalla moglie per intervenuta sentenza di divorzio emessa dal Giudice straniero;
  2. condannava l’ex moglie al pagamento di € 1.800,00, ai sensi dell’art. 96 comma III cpc per aver instaurato una “lite temeraria” poiché la moglie non poteva di certo ignorare l’intervenuta sentenza di divorzio;
  3. revocava l’ammissione al gratuito patrocinio della moglie.

sentenza Tribunale Padova n. 1865-2017

Menu