Non risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che effettua in ritardo versamenti doppi dell’assegno di mantenimento per il figlio

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Non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta di un padre, che tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore, per problemi economici, abbia effettuato pagamenti parziali dell’assegno dovuto per il figlio, non rispettando le scadenze mensili e saldando quanto dovuto per il minore, con saltuari raddoppi dei versamenti in alcuni mesi dell’anno.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Penale – seconda sezione – con la sentenza del 15/05/2017 n. 24050, rigettando il ricorso dell’ex moglie, la quale lamentava il travisamento dei fatti da parte della Corte territoriale, che non aveva tenuto conto che il padre, di fronte allo stato di bisogno del figlio minore, aveva provveduto a pagamenti solo parziali ed incompleti, senza che fosse stata dimostrata la sua impossibilità economica di adempiere.

La vicenda trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva riconosciuto la responsabilità penale del padre per non aver corrisposto l’assegno alla moglie separata. L’uomo non aveva versato interamente l’importo mensile di circa € 600,00= alla moglie e non aveva partecipato alle spese straordinarie necessarie per il minore. La Corte di Appello di Perugia, invocata dall’uomo con la proposizione dell’appello, riformava la decisione di primo grado, assolvendo il padre perché il fatto non costituiva reato. Di qui l’impugnazione della donna in Cassazione con riferimento all’articolo 570 del codice penale.

I giudici di legittimità hanno difatti riconosciuto che – sulla base della ricostruzione effettuata dai giudici di seconde cure – il padre aveva provveduto a pagare, anche se in ritardo e con versamenti doppi dell’importo dell’assegno dovuto effettuati in alcuni mesi dell’anno, il quantum dell’assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio, residuando ancora da pagare soltanto l’irrisoria spesa di € 30,00= per un certificato medico.

L’esiguità dell’inadempimento a fronte di un arco temporale decisamente ampio e lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell’anno hanno indotto i giudici di merito ad escludere che tale inadempimento potesse avere una rilevanza penale, in quanto poco compatibile con la volontà di non adempiere agli obblighi di mantenimento posti a carico dell’ex marito. La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, enunciava pertanto il principio secondo cui “deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale e, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, ivi compresa l’oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore”.

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