Non sussiste il diritto al risarcimento dei danni in favore del condomino che cade dalle scale per non avere prestato attenzione
Non è dovuto alcun risarcimento danni in caso di caduta dalle scale condominiali dovuta a distrazione.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30963/2017 rigettando il ricorso di una condomina volto ad ottenere la condanna del Condominio al risarcimento della somma di € 25.000,00= per l’infortunio occorsole mentre si accingeva a scendere la rampa di scale esterna per uscire dall’edificio. La donna sosteneva di avere perso l’equilibrio e di essere caduta a terra a causa della chiusura improvvisa e repentina del pesante portone d’ingresso con apertura a molla, situato a ridosso del primo scalino del vestibolo del condominio, che l’aveva bruscamente spinta in avanti. La ricorrente cadeva pertanto lungo la predetta rampa di scala procurandosi gravi lesioni personali. Ricorreva nei confronti del Condominio, ritenendo quest’ultimo responsabile dell’accaduto per non aver posto rimedio ad una situazione di pericolo dovuta a difetti progettuali e strutturali dell’edificio.
La vicenda in esame, riguarda il tema della responsabilità per danni prodotti dalla cosa in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., regola che impone al danneggiato l’onere della prova del danno, del nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, oltre che dell’esistenza di un rapporto di custodia della cosa. Viceversa, il convenuto va esente da colpa se è in grado di provare con sufficiente determinatezza l’avveramento di un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale. Pertanto, solo quei requisiti di forza maggiore e di caso fortuito riescono a far venire meno la responsabilità del custode.
La caduta accidentale da parte di colui che conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, lo stato dei luoghi integra gli estremi del caso fortuito, come tale in grado di far venir meno la responsabilità del custode. La Corte ha difatti ritenuto che in una situazione di fatto come quella in questione (particolare meccanismo di chiusura del portone), in mancanza della dimostrazione della sopravvenienza di una situazione ulteriore, la condomina che soffre un danno per la chiusura della porta, lo subisce per una sua disattenzione, dato che si trovava nella condizione di conoscere il funzionamento della porta. Abitando nell’immobile, la condomina era perfettamente a conoscenza della chiusura a scatto del pesante portone, cosicché la medesima era consapevole del rischio di venire sbalzata verso le scale dalla chiusura del portone. Ciò nonostante, la condomina si era attardata sulla piattaforma mentre il portone si richiudeva, così determinandosi il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.
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