Non viene riconosciuto dal Giudice l’assegno di divorzio in caso di stabile relazione affettiva del coniuge divorziato con altro compagno anche in assenza di coabitazione

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La scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura (quindi, all’evidenza, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei) fa venir meno il diritto all’assegno di divorzio, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (cfr. Cass. n. 18111/2017, n. 6855/2015 e 17195/2011).

Con l’ordinanza n. 2732/2018 la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova relazione, sebbene di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

Infatti, per la Suprema Corte, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta libera e consapevole che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto post coniugale e che quindi esclude ogni solidarietà post matrimoniale con l’ex coniuge. Ove, pertanto, tale convivenza assuma i connotati della continuità e della stabilità e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune analogo a quello caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, la convivenza si trasformerebbe in una vera e propria “famiglia di fatto”.

Si ritiene che tale orientamento giurisprudenziale si stia evolvendo, quantomeno per quando riguarda i giudici di merito, ritenendo sufficiente l’instaurazione di una stabile relazione, anche se non confluita in una convivenza, per escludere il diritto all’emolumento. Infatti, il Tribunale di Como, con l’ordinanza del 12 aprile 2018, ha negato l’assegno al coniuge che, nelle more della separazione, aveva instaurato una nuova relazione, pur senza dare avvio a una convivenza regolare.

Per il Tribunale di Como ciò che assumerebbe rilevanza, ai fini della cessazione del diritto all’assegno, sarebbe il nuovo legame sentimentale e la nuova condizione personale dell’ex coniuge e non più la stabile coabitazione con il nuovo partner. Inoltre, il Tribunale di Como, per spiegare la propria decisione, sottolinea che la coabitazione potrebbe non esistere neppure nelle coppie sposate e, quindi, al pari di queste, le coppie non coniugate potrebbero decidere liberamente di non coabitare. La costituzione di un nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente scelto di non instaurare una stabile convivenza. Ciò ben può avvenire per le coppie coniugate, quindi anche quelle non coniugate ma legate affettivamente possono essere intese come nucleo familiare di fatto anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale.

Tale condizione personale da parte del coniuge separato osta al persistere del diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita precedente e quindi escludendo la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge.

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