Nonni e nipoti: è necessaria la preesistenza di un rapporto affettivo per impedire la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori

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La Corte di Cassazione in data 3 marzo 2016 si è pronunciata sullo spinoso argomento costituito dai requisiti necessari per poter dichiarare lo stato di adottabilità di un minore; lo ha fatto con la  sentenza n. 7390 nella quale i genitori di due figli minori hanno proposto ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Trento per mezzo della quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei due figli minori.

Il motivo di censura principale avanzato dai ricorrenti davanti alla Cassazione era costituito dal fatto che il giudice di merito, non avendo nemmeno preso in considerazione il fatto che i nonni, ed uno zio con loro coabitante, si erano resi disponibili a prendersi cura dei minori, prendendoli in affidamento, si era reso colpevole della violazione dell’art. 12 della legge 184 del 1983 respingendo il loro appello .

Secondo la Corte di Trento, invece, l’esame dei nonni e dello zio era assolutamente irrilevante dal momento in cui non preesisteva alcun tipo di legame affettivo tra i minori ed i suddetti; al contrario, risultava, dai rapporti dei servizi sociali che da tempo si occupavano della situazione disagiata in cui viveva la famiglia dei minori, il totale disinteresse dimostrato dai familiari in questione verso la situazione di evidente difficoltà in cui versava il nucleo familiare in cui i minori erano inseriti. Tale circostanza rendeva inutile la valutazione dell’idoneità dei familiari di farsi carico dell’assistenza dei minori, necessaria ai fini di un eventuale affidamento, essendo l’assenza morale e materiale dimostrata precedentemente di per sé stessa sintomo di inadeguatezza.

La Cassazione rigetta il ricorso su tutti i punti, confermando la decisone presa dalla Corte di Appello di Trento non avendo rilevato alcun tipo di violazione dell’art. 12 della legge 184/1983 dal momento che esso prescrive come condizione necessaria, per l’audizione di parenti fino al quarto grado, l’esistenza di “rapporti significativi” con il minore; in questo caso, non sussistendo tale circostanza, la disponibilità dei nonni a prendersi cura dei minori e la loro eventuale idoneità a farlo sono rese totalmente ininfluenti.

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