Pagamento delle spese mediche e scolastiche in caso di separazione

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Si ritiene utile evidenziare che una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. – sezione III civile – 23 maggio 2011 n. 11316) ha stabilito che se l’atto di separazione prevede per il genitore non affidatario dei figli l’obbligo di pagare le spese mediche e/o scolastiche, l’altro coniuge dispone di un titolo esecutivo sufficiente per agire esecutivamente senza avere la necessità di ottenere un’altro provvedimento giudiziario.

Infatti, la Corte di Cassazione con questa sentenza ha statuito che il provvedimento con il quale in sede di separazione – non importa se consensuale o giudiziale ovvero se provvisorio o definitivo – si preveda quale modalità di contribuzione al mantenimento dei figli che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce titolo esecutivo autonomo e non necessita, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte del genitore obbligato, un ulteriore intervento del giudice, nell’ipotesi in cui il genitore creditore possa opportunamente documentare l’effettivo esborso per spese mediche e scolastiche e la relativa entità.

Naturalmente, all’altro genitore potrà essere riconosciuto il diritto di contestare, in sede di opposizione all’esecuzione e dopo l’inizio dell’espropriazione, la esistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per la violazione delle modalità di individuazione dei bisogni dei figli.

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