Pandemia da Coronavirus Covid- 19 e diritto di visita: gli spostamenti dei genitori sono legittimi dopo il DPCM 22 marzo in caso di separazione o divorzio?

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La cornice normativa di riferimento negli ultimi giorni è divenuta più restrittiva.

Il Ministero della Salute emana in data 22 marzo 2020 un’ordinanza in forza della quale è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 L’esecutivo interviene con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, espressamente vietando a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (art. 1), sopprimendo le parole è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e confermando le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 applicabili in modo cumulativo a quelle del D.P.C.M. di cui sopra.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, qualora entrambi i genitori si trovino nel medesimo Comune, i trasferimenti saranno consentiti poiché disciplinati dalle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, non impedendo gli spostamenti per necessità,

Atteso che il DPCM 22 marzo 2020 precluda, invece, espressamente gli spostamenti da Comune a Comune, salvo per comprovate esigenze lavorative, di salute e urgenza, i trasferimenti da Comune da Comune per l’esercizio del diritto di visita sembrerebbero vietati in considerazione della sostituzione della causa giustificatrice delle situazioni di necessità con l’assoluta urgenza, nelle quali non pare essere espressamente previsto l’esercizio del diritto di visita.

Si ritiene necessario, a tal proposito, un celere intervento interpretativo al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di contenimento da Covid-19 e il diritto dei minori alla bigenitorialità.

È necessario, tuttavia, evidenziare, che le misure restrittive concernenti gli spostamenti da Comune a Comune potranno giustificare il mancato esercizio del diritto di visita ma non potranno legittimare il genitore collocatario a impedirne l’esercizio, adducendo le disposizioni del Governo, senza un provvedimento modificativo del Giudice o per ragioni obiettive di contenimento da Covid- 19.

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