Per l’addebito della separazione è sufficiente il sospetto di infedeltà

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Il sospetto di infedeltà rende addebitabile la separazione quando comporti offesa alla dignità e all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1136/2020.

La vicenda vedeva il Giudice di prime cure pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito che obbligava a corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di importo pari a € 800,00=.

Rigettata l’impugnazione avanzata dallo stesso, la Corte d’Appello aumentava l’importo dell’assegno a € 1.200,00= mensili, riconoscendo maggiore rilevanza ai sospetti di infedeltà della moglie attraverso la produzione delle prove consistenti in foto e biglietti aerei intestati al marito.

La parte soccombente ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sia in relazione alla dichiarazione di addebito della separazione che in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento.

In relazione al primo motivo di gravame, il marito eccepiva come la Corte d’Appello non avesse considerato un elemento decisivo dallo stesso dedotto circa l’addebitabilità della separazione alla moglie stessa per il rifiuto opposto nel sostenerlo sul lavoro, basando, altresì, la propria decisione esclusivamente su elementi indiziari.

La Corte dichiarava il ricorso inammissibile, chiarendo come la pronuncia gravata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio

 

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