Per ottenere la quota di TFR l’ex coniuge deve essere titolare di assegno di divorzio riconosciuto in via definitiva con sentenza di divorzio

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Ai fini del riconoscimento al coniuge divorziato della quota di TFR percepita dall’altro coniuge alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente, la titolarità dell’assegno di divorzio da parte del richiedente, previsto quale presupposto dall’art. 12 della L. 898/1970, si riferisce solamente all’assegno di divorzio disposto in via definitiva, con sentenza di divorzio e non anche all’assegno provvisorio previsto coi provvedimenti presidenziali, in pendenza del giudizio di divorzio.

Come sottolineato da autorevole dottrina, infatti, a nulla rileva la c.d. “titolarità potenziale” dello stesso, né tantomeno il fatto che nel corso del giudizio sia stato disposto un assegno mensile di mantenimento a carico del resistente, stante la diversità ontologica e giuridica delle due diverse forme di contributo.

In tal senso, si è pronunciato il Tribunale di Treviso con decreto del 30 novembre 2018, dichiarando inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente “per difetto dei presupposti di cui all’art.12 L.898/1970”.

Con la proposizione della domanda, la donna riteneva sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto, ovvero: il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assenza di “nuove nozze”, la titolarità dell’assegno di divorzio. Per il Tribunale, invece, il presupposto carente è la “titolarità dell’assegno di divorzio” da parte della ricorrente, visto che il giudizio di divorzio è pendente (sullo status il Tribunale ha pronunciato con sentenza parziale), e la signora è titolare solo dell’assegno riconosciutole in via provvisoria e urgente coi provvedimenti presidenziali.

Con tale provvedimento il Tribunale ha pertanto chiarito che non si può considerare titolare dell’assegno chi ha solo un assegno provvisorio. Secondo l’unanime orientamento della Suprema Corte, affinché un soggetto possa vantare diritti sul TFR dell’ex coniuge e sulla pensione di riversibilità non è sufficiente che abbia i requisiti per ottenere l’assegno, ma è necessario che questo gli sia stato attribuito in via definitiva.

Invero la legge neppure consente di ritenere sufficiente il provvedimento provvisorio di riconoscimento dell’assegno di divorzio concesso dal Presidente del Tribunale in sede di comparizione delle parti. La legge richiede una pronuncia definitiva del Tribunale (cfr. Cassazione Civile sentenza del 20.2.2018 n° 4107).

In secondo luogo, il Tribunale con la pronuncia in commento considera la titolarità dell’assegno di divorzio condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non fatto costitutivo del diritto ad ottenere la quota di TFR.

Tale scelta presenta conseguenze pratiche molto importanti, quali ad esempio la possibilità per il richiedente di riproporre la domanda, in altro giudizio, oltre alla possibile sospensione della causa riguardante l’attribuzione della quota di TFR, per pregiudizialità-dipendenza con quella di divorzio.

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