Per ottenere la revoca dell’assegno divorzile riconosciuto in favore della moglie è possibile provare mediante investigatore privato la costituzione di una nuova famiglia di fatto
La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto ormai da tempo che la costituzione di una nuova famiglia da parte dell’ex coniuge debole, comporta la revoca, e non già la quiescenza, del diritto all’assegno divorzile (Cass. Civ. ordinanza n. 406/2019).
Nel caso concreto sottoposto alla Corte di Cassazione, tuttavia, interessante è la valenza probatoria che viene riconosciuta alla testimonianza di un investigatore privato ritenuta sufficiente a provare l’esistenza della nuova famiglia di fatto.
Nel caso in cui l’investigatore privato riferisce nel corso del processo di divorzio fatti che dimostrano la convivenza stabile e duratura della moglie con un altro compagno, il Giudice revoca l’assegno divorzile, in quanto l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore di vita ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
In proposito va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la differenza tra la semplice convivenza more uxore e l’istituto della famiglia di fatto, la quale non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione e di istruzione dei figli.
A questo punto non possono sfuggire le difficoltà connesse all’accertamento giudiziale della costituzione della famiglia di fatto e l’esigenza che la relativa attività istruttoria venga condotta con estremo rigore.
Secondo autorevole dottrina, si pone il problema del limite della discrezionalità giudiziale nel distinguere tra mera convivenza e vera e propria famiglia di fatto, la sola capace di cancellare in maniera definitiva l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.
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