Possono essere applicate pesanti sanzioni pecuniarie per il genitore che pubblica sui social networks per esempio su facebook immagini del figlio minore senza il suo consenso
I genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network senza il loro consenso commettono un illecito che può portare alla rimozione delle immagini per ordine del giudice, ma anche al pagamento di una somma di denaro in favore dei figli (c.d. astreinte).
A stabilirlo è il Tribunale di Roma con ordinanza del 23/12/2017 con la quale ha condannato una madre non solo a rimuovere i contenuti che riguardavano il figlio sedicenne, inibendone la diffusione per l’avvenire, ma anche a pagare la somma di € 10.000= in favore di quest’ultimo in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o al divieto di successivi post.
La vicenda trae origine da una delicata e complessa situazione familiare, in cui i genitori del ragazzo, già sospesi dalla capacità genitoriale all’esito del procedimento di separazione personale, a causa delle condotte gravemente pregiudizievoli per l’interesse del figlio poste in essere da entrambi, si trovano a far fronte alle richieste avanzate dal minore – a mezzo del proprio tutore – al giudice del divorzio, aventi ad oggetto l’autorizzazione a proseguire gli studi all’estero, a causa del disagio arrecato allo stesso dall’esposizione mediatica della storia familiare e delle controversie giudiziarie tra i genitori. In particolare, emergeva che la madre del ragazzo aveva pubblicato su social network facebook numerose immagini concernenti il figlio, divulgando non solo aspetti attinenti alla disgregazione del vincolo familiare, ma anche dettagli concernenti la vita privata del figlio ed il suo stato di salute sia fisico che psichico, rendendoli in tal modo di dominio pubblico. Il sedicenne lamentava, pertanto, di non sentirsi più a suo agio nell’ambiente scolastico frequentato in Italia, ove tutti i suoi coetanei erano al corrente della propria situazione familiare, rifiutando di proseguire gli studi qualora non gli venisse consentito di allontanarsi da un contesto sociale divenuto oramai per lui intollerabile e fonte di gravi pregiudizi per il proprio benessere psicologico.
Il Tribunale, tenendo conto della elevata rilevanza che assume la volontà manifestata dal minore, conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5237/2014), che ha ritenuto doversi considerare tale volontà quando la stessa è “esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva” ha valutato che la richiesta avanzata dal minore risultasse pienamente corrispondente al proprio interesse a poter condurre una normale vita di relazione, in un ambiente privo di pressioni mediatiche derivanti dalla diffusione su internet di notizie personali.
Con l’ordinanza in commento, il giudice oltre ad autorizzare il minore a proseguire gli studi all’estero ha adottato anche una serie di provvedimenti nei confronti della madre, volti ad evitare la diffusione di immagini e dettagli sulla vita del figlio, disponendo altresì un’apposita sanzione (astreinte) di cui all’art. 614-bis c.p.c. per assicurare l’osservanza di tali obblighi: in caso di mancata ottemperanza della madre agli obblighi di interrompere e di rimuove tali dati dai social, la stessa si vedrà condannata a corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo di € 10.000,00= per la violazione posta in essere.
Il principio giuridico alla base di tali divieti è rinvenuto nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941, in forza della quale si prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Lo stesso dispone il decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è un dato personale e non può essere diffuso se non c’è l’autorizzazione dell’interessato. I minori, inoltre, godono di una tutela rafforzata data dall’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991.
Alla luce di questo orientamento, il genitore che intenda impedire l’uso indiscriminato da parte dell’altro delle fotografie del figlio su social network può agire in due modi: a) con un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 e 10 del c.c.; b) oppure prevedendo apposite condizioni nel ricorso per separazione o divorzio.
In caso di separazione giudiziale il giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti dei figli minori, tutelandone la riservatezza. In ogni caso il Tribunale potrà ordinare l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore, sostituendosi al genitore che ha dimostrato di trascurare i profili educativi legati al corretto utilizzo delle nuove tecnologie.
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