L’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione

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L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario dell’immobile, prevista dall’art. 155, quarto comma, del codice civile in materia di separazione dei coniugi, ha carattere eccezionale in quanto il giudice può disporla soltanto in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti con esso conviventi. La ragione di tale norma va ricercata nell’unica ed imprescindibile finalità di tutelare l’esclusivo interesse della prole alla permanenza nell’ambiente domestico ove è cresciuta. Di conseguenza qualora tale presupposto dovesse mancare, il giudice non potrebbe procedere all’assegnazione della casa coniugale nemmeno in ipotesi di comproprietà dell’immobile, richiamandosi in tal caso le norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione. Allo stesso modo tale provvedimento non potrà essere adottato neanche a titolo di componente degli assegni di mantenimento e di divorzio di cui agli artt. 156 del c.c. e 5 della L. n. 898 del 1970 a favore del coniuge più debole o in sostituzione di essi.

Nel caso di specie di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 387 del 13 gennaio 2012 – ribadito preliminarmente il principio già esposto relativamente alla ratio del provvedimento di assegnazione della casa familiare – il Supremo Collegio ha stabilito che l’assegnazione della casa coniugale disposta a favore del coniuge affidatario rimanga in vigore anche qualora non gli siano più dovuti assegni di mantenimento per sé e per i figli, allorché sussista un accordo sottoscritto in sede di separazione che disponga la vendita a terzi del bene solo dopo che i figli, divenuti autosufficienti, trasferiscano altrove la loro residenza. La sussistenza, pertanto, di accordi di natura negoziale tra i coniugi in sede di separazione con i quali si disponga in merito alla vendita dell’immobile adibito a casa coniugale farebbe  permanere la validità del provvedimento, fino a quando non si realizzino le condizioni concordate dalle parti.

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