Procreazione medicalmente assistita e separazione della coppia
La legge 40/2004 prevede che la Procreazione Medicalmente Assistita debba assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
La legge stabilisce chi può accedere a questo metodo, ossia coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi, regola il consenso informato, stabilendo che la volontà possa essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell’ovulo, statuisce che l’accesso alla PMA è consentito solo ove l’infertilità non è risolvibile con ulteriori metodi e dispone il numero massimo di embrioni che possono essere formati.
Nel 2010 la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di crioconservazione degli embrioni, precedentemente riservata solo alle donne con gravi problemi di infertilità.
Si è così posto un problema: è possibile impiantare gli embrioni anche in caso di separazione della coppia?
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 24 giugno 2019, ha autorizzato l’impianto dell’embrione a seguito di morte del marito.
Sulla stessa scia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 27 gennaio 2021, ha stabilito che per l’impianto è necessario solo il consenso della donna. La coppia aveva intrapreso il percorso di PMA nel 2018, ma a seguito di problemi di salute della donna non si era proceduto all’impianto degli embrioni. Poco dopo, il marito incardinava un procedimento di separazione coniugale.
La donna, ormai quarantatreenne, chiedeva l’impianto urgente degli embrioni crioconservati e il Tribunale si pronunciava per l’autorizzazione, sulla base delle seguenti ragioni: l’intero impianto della legge si fonda sul diritto dell’embrione alla vita ed allo sviluppo; infatti, dal momento della fecondazione è riconosciuto all’embrione “un grado di soggettività correlato alla genesi della vita”, che potrà essere sacrificato solo a fronte del rischio di lesione di diritti umani di pari valore ritenuti prevalenti, quali il diritto alla salute della donna. Inoltre, ispirandosi al principio di autoresponsabilità, all’art. 6 il legislatore ha stabilito che la volontà può essere revocata fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
Il Tribunale, per questi motivi, ha ordinato l’inserimento in utero degli embrioni crioconservati ed ha stabilito che il minore nato da genitori separati avrà diritto di godere di entrambe le figure genitoriali: l’ex marito sarà riconosciuto per Legge padre legittimo del concepito con tutte le conseguenze in merito a diritti e doveri e avrà l’obbligo di educazione, istruzione e mantenimento. Tali doveri hanno origine dal consenso alla fecondazione che non rileva unicamente nel consenso ad un trattamento sanitario ma ad un vero e proprio status genitoriale.
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