Proposta di riforma delle donazioni: esclusione del coniuge separato dai diritti successori ed eliminazione dell’azione di restituzione da parte dell’erede al quale rimane la possibilità di esercitare l’azione di riduzione
Con la riforma delle donazioni – attualmente in fase di progettazione – il Governo accogliendo le istanze avanzate dai notai nel corso del Congresso del Notariato si propone di rendere più sicure le donazioni di beni immobili, ampliare i patti di famiglia, eliminare l’azione di restituzione, consentire la rinuncia a quella di riduzione, escludendo il coniuge separato dai legittimari.
L’applicazione delle vecchie disposizioni, non fa altro che impedire la circolazione dei beni provenienti dalle donazioni. Per rimuovere questi ostacoli occorre modificare la disciplina sui legittimari, abolire l’azione di restituzione, dare la possibilità al legittimario di rinunciare a quella di riduzione ed escludere dai legittimari il coniuge separato.
La disciplina attuale prevede per i legittimari, ossia il coniuge, i figli e, in loro assenza, gli ascendenti, il diritto a una quota di legittima o di riserva del patrimonio del de cuius su tutte le categorie dei beni parte della successione.
La riforma prevede una diversa qualificazione del diritto alla legittima, quale diritto di credito, ad una parte del valore del patrimonio ereditario, che può essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario. Tale riforma consentirebbe, tra l’altro, di superare le note difficoltà di negoziazione dei beni di provenienza donativa. Al legittimario leso nella sua quota, a causa di donazioni fatte in vita dal defunto, continua a essere concessa la tutela prevista dall’azione di riduzione, da esercitare nei confronti del destinatario di una donazione o di una disposizione testamentaria in suo favore. Costoro potranno restituire al legittimario, il bene ricevuto in natura se ancora nella loro disponibilità, o il credito risultante all’apertura della successione.
Si apre, inoltre, alla possibilità di poter rinunciare anticipatamente ad alcune donazioni, con atto pubblico, escluse quelle future, superando il divieto dei patti successori, almeno di quello rinunciativo. Si consente in tal modo ai presunti futuri eredi di rinunciare ai propri diritti almeno su determinati beni di proprietà del proprio ascendente o coniuge, che si ritiene potranno essere oggetto di una futura eredità.
La riforma mira poi ad abolire definitivamente l’azione di restituzione, esercitabile attualmente dal legittimario nei confronti di chi ha ricevuto il bene per donazione o testamento. La decisione di abolire questa azione dipende dal fatto che, attualmente la legge consente ai legittimari di impugnare le donazioni nel termine di 20 anni dalla stessa o di 10 anni dalla morte del donante. Questa possibilità, di rimettere in discussione la volontà del defunto dopo tanti anni, rende incerta la circolazione dei beni sul mercato, in parte a causa delle garanzie insufficienti che il venditore del bene ricevuto in donazione può dare all’acquirente e in parte dalla resistenza delle banche a concedere mutui ipotecari su immobili che potrebbero diventare oggetto di una controversia.
La proposta di riforma vuole escludere il coniuge legalmente separato dalla categoria dei legittimari. A costui la legge vuole riservare solo un assegno, la cui misura deve essere determinata dal giudice, se all’apertura della successione, si trova in stato di bisogno.
In conformità a quanto già accade nei paesi europei, attraverso la modifica della disciplina sui legittimari , si vuole rendere più agevole la circolazione dei beni, eliminando quegli istituti che, a distanza di anni, potrebbero mettere in discussione un trasferimento di proprietà , privandolo della sicurezza e certezza necessarie.
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