Quando il diritto all’assegno divorzile è riconosciuto successivamente alla morte del titolare della pensione l’ex coniuge ha comunque diritto ad una quota della pensione di reversibilità in presenza di questi requisiti

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Nell’attribuire al coniuge divorziato la pensione di reversibilità o una sua quota, occorre stabilire quando sorga in capo all’ex coniuge la titolarità dell’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24041/2019, pur rigettando i motivi di ricorso di una ex moglie che riteneva errata la quantificazione della quota di sua spettanza, evidenzia che nelle controversie relative all’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge occorre verificare:

  • la sussistenza del requisito dello scioglimento del vincolo coniugale;
  • il riconoscimento in concreto del diritto all’assegno;
  • la titolarità dell’assegno stabilita in un provvedimento giurisdizionale.

In ordine a quest’ultimo presupposto, la Corte Suprema di Cassazione sottolinea la rilevanza di un provvedimento emesso prima della formalizzazione della richiesta mentre la circostanza che la decisione sia pronunciata in seguito alla morte del marito rende la stessa in ogni caso idonea a costituire il presupposto per la prestazione previdenziale.

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