Quando si può chiedere il trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge?

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Quando si può chiedere il trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge?

L’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell’altro coniuge.

Se sussistono i predetti presupposti, la legge prevede il diritto ad una percentuale pari al 40% del trattamento riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso con la durata del matrimonio.

Si deve tenere in debita considerazione che il diritto alla percentuale del TFR non spetta al coniuge che abbia percepito un assegno “una tantum” bensì soltanto nell’ipotesi in cui sia titolare dell’assegno divorzile periodico.

Il diritto alla quota sorge soltanto se il TFR spettante all’altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio; mentre tale diritto non sorge se il trattamento sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la riscossione della indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione (Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 10 novembre 2006, n. 24057, Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 29 settembre 2005, n. 19046).

Pertanto, tale domanda può essere proposta nello stesso procedimento in cui sia richiesto l’assegno di divorzio. (Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza del 6 giugno 2011, n. 12175).

Menu