Responsabilità da cose in custodia: il cittadino inciampa su un tombino e fa causa al Comune

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Una sera d’inverno un signore, mentre si incamminava verso una birreria, improvvisamente sprofondava con una gamba all’interno di un tombino, sopra al quale era evidentemente solo appoggiata una lastra metallica, che a causa del peso del signore si spostava facendolo cadere all’interno del pozzetto/caditoia e procurandogli delle lesioni personali.

Egli si rivolgeva all’avvocato Gianluca Ballo – cofondatore congiuntamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – per essere assistito nella causa per risarcimento danni che si instaurava contro la società di costruzioni che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione nella strada ove era avvenuto l’infortunio. Successivamente emergeva che il tombino rientrava nell’area di proprietà comunale, pertanto la difesa dell’attore chiamava in causa il terzo – il Comune di Rovigo – sostenendo che fosse corresponsabile insieme alla società di costruzioni ex art. 2051 c.c., poiché era suo dovere vigilare sullo svolgimento dei lavori della ditta che avevano comportato la manomissione del suolo pubblico: nel caso di specie rimozione e riposizionamento del tombino.

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza allegata al presente commento ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate, accertava la responsabilità solidale della ditta di costruzioni e del Comune di Rovigo ex art. 2051 c.c. (c.d. danno cagionato da cosa in custodia), condannandoli al risarcimento del danno in favore dell’attore e al pagamento delle spese legali e tecniche (si rimanda, per un più approfondito esame delle questioni trattate, alla sentenza allegata).

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