Riconosciuta l’assegnazione parziale della casa familiare in caso di lieve conflittualità tra i genitori separati
In sede di separazione il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare a una porzione dell’immobile di proprietà esclusiva del genitore non collocatario anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato.
Per la Cassazione (cfr. Cass. Civ. – sezione VI – sentenza 08 giugno 2016 n. 11783) ciò è possibile se, in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Sarà il giudice di merito, poi, che nella specie, dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza dell’assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori.
Nel caso specifico, tuttavia, la Corte ha respinto la domanda del marito che chiedeva di rientrare in possesso dei locali che gli erano stati assegnati dal giudice in primo grado e revocati invece in appello a causa della permanenza di un forte conflitto tra i coniugi.
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