Riduzione dell’assegno di divorzio e stabilizzazione reddituale

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Il marito per ottenere la riduzione dell’assegno di divorzio deve provare la sopravvenuta stabilità economico-reddituale della moglie.

La vicenda vedeva il Giudice di prime cure modificare il decreto di omologa della separazione consensuale di due coniugi, revocando il contributo al mantenimento per la moglie e riducendo a 150 euro la quota dovuta dal marito per il canone di locazione dell’abitazione familiare.

Il marito reclamava il provvedimento adducendo, in particolare, il miglioramento delle condizioni economiche della moglie. La moglie depositava reclamo incidentale.  La Corte d’Appello, ravvisato che non fosse stato dimostrato da parte reclamante il rifiuto a proposte di lavoro della moglie tali da migliorare la propria condizione economica, ne accoglieva parzialmente il reclamo, quantificando l’assegno di mantenimento in suo favore in un importo pari ad € 200,00=.

Avverso tale pronuncia, il marito ricorreva in Cassazione che rigettava il ricorso, ritenuto non provata, all’esito di una valutazione complessiva delle istanze istruttorie, la sopravvenuta stabilità economico-reddituale della moglie dal momento che le dedotte occasioni di lavoro non avevano questa caratteristica, sia per la loro collocazione geografica che per il carattere episodico.

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