Riflessioni sulla rilevanza della condotta di un coniuge separato che non si decide a chiedere il divorzio: forse non lo fa perché ha deciso di dare una seconda chance al matrimonio
Si ritiene opportuno porre l’attenzione su di una questione molto rilevante che spesso viene sottovaluta nella fase successiva alla separazione dei coniugi. Capita spesso che uno dei due coniugi cerchi di ritardare la richiesta di divorzio non tanto per motivi sentimentali quanto per una consapevole e calcolata strategia.
Conservare la condizione di “separato” senza richiedere mai il divorzio potrebbe essere una scelta di convenienza da parte di colui che, interrotto il proprio rapporto di lavoro, sarà poi destinatario del TFR (trattamento di fine rapporto).
La legge sul divorzio (L.n.898/1970), infatti, prevede che l’ex coniuge titolare di assegno divorzile versato con cadenza periodica abbia diritto – se non passato a nuove nozze – ad una percentuale del 40% dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge calcolata con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, compreso il periodo di separazione legale.
Per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto spetterà anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio ma esclusivamente dopo la proposizione della domanda. Sul punto è necessario porre la massima attenzione: la legge stabilisce che il diritto sorge solamente se l’indennità spettante all’altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza del precedente giudizio di separazione.
Infatti, il diritto ad una quota di TFR dell’ex coniuge non è riconosciuto dal nostro ordinamento anche al coniuge separato, ma solo al coniuge divorziato. Si tratta di una previsione normativa particolare che è bene conoscere per evitare di subire dei pregiudizi patrimoniali che possono dipendere dalla strategia perseguita dall’ex coniuge.
Appare, comunque, pacifico che la modifica delle condizioni patrimoniali del coniuge beneficiario dell’indennità di fine rapporto in seguito alla sua erogazione incida sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento che questi è eventualmente tenuto a versare al coniuge dal quale si è separato.
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