Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: la Corte d’Appello di Roma condanna il Ministero della Salute a risarcire i danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati

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La decisione della Corte d’Appello di Roma in sede di rinvio, dello scorso 21 febbraio, riconosce la responsabilità del Ministero della Salute per un contagio da HCV avvenuto nel 1978, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati. La vicenda giudiziaria aveva inizio nel 1999 con il procedimento promosso dal danneggiato nei confronti dell’attuale Ministero della Salute dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudice di primo grado affermava la responsabilità dell’Amministrazione convenuta, condannandola ad un risarcimento per € 509.281,85. Tale pronuncia veniva, tuttavia, riformata in appello, in applicazione di un orientamento minoritario e superato della giurisprudenza di legittimità, che consentiva di escludere la responsabilità del Ministero per contagi da HCV avvenuti prima del 1988, anno in cui il virus è stato specificamente individuato dalla scienza medica. Gli eredi del danneggiato, nelle more deceduto, proponevano, quindi, ricorso per Cassazione, chiedendo l’applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 581/2008, che “in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV, HIV e HCV contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto, con la conseguenza che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussisteva la responsabilità del Ministero della salute anche per il contagio degli altri due virus”. Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso degli eredi del danneggiato, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Roma con rinvio ad altra sezione della medesima Corte, la quale – applicando gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati – ha definitamente riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute per il contagio da HCV del 1978. Il ministero della Salute è tenuto a esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati. Di conseguenza è lui che risponde dei danni conseguenti a epatite e a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.

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