Risulta risarcibile il danno non patrimoniale subito dal figlio derivante dalla colpevole assenza della figura paterna che configura una inammissibile privazione del rapporto genitoriale

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È risarcibile il danno derivante da colpevole mancanza della figura paterna, nello sviluppo della personalità del figlio. Il relativo risarcimento si calcola sulla base delle tabelle da danno da morte, con una riduzione da disporsi in via equitativa. A stabilirlo il Tribunale di Milano, sezione decima, nella sentenza n. 2938/2017, su domanda della madre che agisce anche in qualità di amministratrice di sostegno del figlio disabile, affetto da una grave paralisi celebrarle.

La donna cita in giudizio il padre del ragazzo per ottenere l’adempimento degli obblighi di mantenimento e sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute dalla nascita del ragazzo alla data del primo versamento ricevuto, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ragazzo a causa della totale assenza della figura paterna.

Il Tribunale riconosce che alla madre spetta la somma di € 60.000,00= per il mantenimento, nonché di € 25.000,00= per le spese sanitarie che aveva sostenuto per far fronte alla patologia di cui soffriva il figlio. Quanto alla domanda di risarcimento per la privazione del rapporto genitoriale, il Tribunale chiarisce ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino è imprescindibile la presenza di entrambe le figure parentali.

Questo danno è una nozione elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Ha la peculiarità di non trovare sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma viene alla luce quando la violazione dei doveri genitoriali / coniugali cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, coperta dall’azione di risarcimento per i danni non patrimoniali, previsti dall’articolo 2059 del Codice civile.

Nel caso di specie è risultato che il padre, pur avendo provveduto a riconoscere il figlio naturale, lo abbia da sempre rifiutato, non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo, se non in due sole occasioni e di prendersi cura dello stesso.

La violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli, ancor più significativa e pregnante nel caso in esame alla luce delle gravi disabilità di cui è affetto il giovane, rappresenta un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 del codice civile.

Con la sentenza di accoglimento è stato, in altre parole, confermato che l’equilibrio e lo sviluppo psichico del giovane, già compromesso per la patologia di cui soffre, fosse stato ulteriormente danneggiato dall’assenza del padre.

Essendo la famiglia l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone, prosegue il provvedimento, la descritta situazione soggettiva ha senza dubbio un rango primario e come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando situazioni di rilievo costituzionale.

Quindi all’attrice, quale amministratrice di sostegno del figlio, va riconosciuto senza dubbio il risarcimento del danno patito da quest’ultimo in conseguenza dell’assenza del genitore.

La liquidazione di questo sfugge a precise quantificazioni monetarie e pertanto deve essere necessariamente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., facendo riferimento alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale redatte dall’Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno in sede civile.

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