Se il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ha oltre 34 anni cessa l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori

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Al fine di individuare un’età presuntiva, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, il Tribunale di Milano, con una recente ordinanza del 29/03/2016 ha ritenuto che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto.

Con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente economicamente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole del diritto a ricevere gli alimenti ex art. 433 c.c. ma non più il mantenimento ex artt. 337-ter, 337-octies c.c.

In forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.

Il Tribunale di Milano, basandosi su precedenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ritiene che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata  in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.

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