Se il genitore non versa l’assegno di mantenimento è possibile sanzionarlo
L’art. 709 ter c.p.c., introdotto con la riforma del 2006 sull’affidamento condiviso, consente al giudice in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’ affidamento, di modificare i provvedimenti in vigore e/o adottare una, o più di una, delle misure sanzionatorie previste dalla predetta norma, tra le quali ammonire il genitore risultante inadempiente e disporre un risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro genitore secondo l’art. 2043 c.c..
Pertanto, i genitori potranno rivolgersi al Giudice per la soluzione di controversie insorte tra di loro per ragioni riguardanti l’esercizio della potestà genitoriale o le modalità dell’affidamento; ed altresì, in mancanza di una controversia, quando si siano già verificate gravi inadempienze (ad. es. inadempimento totale o parziale all’obbligo di contribuire il mantenimento dei figli) o delle violazioni (ad. es. discontinuità nell’esercizio diritto-dovere di frequentazione della prole) da parte di un genitore al provvedimento di affidamento.
La domanda di ammonizione svolge una funzione di richiamo al rispetto dei doveri genitoriali e, pertanto opera come un “deterrente psicologico”. Il genitore ammonito tenderà ad adeguare il proprio comportamento per evitare sanzioni più gravi, tra cui potrebbe rientrare anche la modifica dell’affidamento genitoriale e la stessa funzione è svolta anche dalla previsione di una sanzione amministrativa che tende ad indurre il genitore non rispettoso degli obblighi verso i figli ad assumere un contegno allineato alle esigenze della famiglia. (Tribunale di Verese 07/05/2010).
La prima pronuncia inerente alla problematica di cui ci stiamo occupando dall’entrata in vigore della legge del 2006 è pervenuta dalla Corte di Appello di Firenze, la quale ha condannato una madre, in base alle disposizioni dell’art. 709 ter c.p.c., al risarcimento del danno nei confronti del figlio e dell’ex marito per aver privato il minore della frequentazione paterna, attraverso artifizi e raggiri, arrecando nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio.
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