Se l’assegno divorzile non è dovuto il coniuge deve restituire tutto
Quando il Giudice accerta che l’assegno divorzile non è dovuto, il coniuge che lo ha percepito deve restituire quanto percepito fin dal primo giorno in cui gli è stato corrisposto maggiorato degli interessi maturati.
Si ritiene interessante ed innovativa l’ordinanza n. 28646/2021 della Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito che il coniuge che ha percepito un assegno divorzile non dovuto ha l’obbligo di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi maturati sulle somme dalla data di ciascun pagamento e non dalla data del provvedimento che ha deciso per il diniego di riconoscimento dell’assegno.
Il principio di diritto di estremo interesse – che può essere estrapolato dalla predetta ordinanza della Cassazione – riconosce il diritto del coniuge a richiedere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di assegno di divorzio non dovuto dal momento in cui il beneficiario ha iniziato a concretamente ad incassarlo, a cui vanno aggiunti gli interessi legali su dette somme dalle date dei rispettivi pagamenti fino all’effettivo soddisfo.
Infatti, per la Suprema Corte di Cassazione se il Giudice di merito accerta che l’assegno divorzile non è dovuto, significa che lo stesso non è dovuto dal momento in cui decorre la sua attribuzione, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
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