Se vengono a mancare i presupposti l’assegnazione della casa familiare deve essere revocata per non pregiudicare il diritto del proprietario di godere e di disporre del bene
L’assegnazione della casa coniugale, sebbene disposta su concorde richiesta dei coniugi al fine di tutelare quello economicamente più debole, deve essere collegata all’imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa sia anche affidatario di figli minori o maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti, in quanto, diversamente il relativo provvedimento si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno dell’altro.
A stabilire tale importante ed interessante principio di diritto è un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione che, nel ribadire la finalità di tutela degli interessi dei figli, alla quale l’assegnazione della casa coniugale è destinata, esclude che tale provvedimento possa essere disposto al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è previsto l’assegno di divorzio (cfr. Cass. Civ. n. 4735/2011; n. 13736/2003; 10994/2007 e n. 18440/2013).
Appare evidente, difatti, che il perdurare senza termine dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario di godere e disporre del bene, ai sensi dell’art. 42 Cost. e art. 832 del c.c.-
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, l’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione tra i coniugi, in relazione al perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione previsto dall’art. 9 della Legge sul Divorzio n. 898/1970, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione.
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