Secondo una sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo i genitori non possono vietare ai figli corsi obbligatori solo perché contrari al loro credo religioso
Si ritiene interessante sottolineare una pronuncia della Corte Europea (sentenza Corte europea per i diritti dell’uomo 10 gennaio 2017 – causa Osamnoglu e Kocabas contro Svizzera) secondo la quale il credo religioso dei genitori non può prevalere sull’integrazione sociale dei figli.
I genitori, infatti, non possono vietare ai figli di seguire corsi obbligatori perché in contrasto con la loro religione. A sostenerlo è la Corte europea dei diritto dell’uomo che ha respinto il ricorso presentato contro la Svizzera da due genitori svizzeri di origine turca e di fede mussulmana i quali, in osservanza al proprio credo religioso, avevano vietato alle due figlie di 7 e 9 anni di frequentare i corsi di nuoto obbligatari per il sistema scolastico del cantone in cui vivevano, in quanto si trattava di corsi misti, venendo anche multati dalle autorità elvetiche.
Per i giudici di Strasburgo, nel caso di specie, non sussiste un’ingerenza nel diritto di libertà religiosa, in quanto l’integrazione sociali, in linea con le tradizioni nazionali elvetiche, dei minori prevale sulle scelte religiose dei genitori.
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