Sequestro conservativo nei confronti dell’ex amministratore di società di capitali fallita
L’ordinanza in commento trae origine dalla proposizione di un procedimento cautelare nel corso del giudizio di merito incardinato avanti la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia.
In quella sede il fallimento attoreo, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, aveva convenuto in giudizio gli amministratori di una società fallita per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio e per il compimento di atti dannosi ai sensi dell’art. 146, lett. a) L.F., nonché alcuni degli ex soci della stessa compagine per aver intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società e per i terzi ai sensi dell’art. 146, lett. b) L.F.
Il ricorso per sequestro conservativo veniva però proposto in corso di causa esclusivamente nei confronti di uno degli ex amministratori (anche ex socio) della società fallita, unico soggetto capiente, che aveva percepito il rimborso di versamenti da lui stesso effettuati a titolo di finanziamento della compagine (in parte quando ne era amministratore ed in parte quando ne era socio di maggioranza per il 98 %).
Egli, sosteneva il legale del fallimento, non poteva non sapere della situazione di grave crisi economica in cui versava la società ma, cionondimeno, aveva dapprima anticipato ingenti somme di denaro salvo poi ottenerne l’immediata restituzione, con piena consapevolezza di creare un danno alla società.
Esisteva altresì il “periculum in mora” sia sotto il profilo oggettivo (visto che tutti gli immobili di cui era proprietario il resistente risultavano gravati da ipoteche e vincoli) e sia sotto il profilo soggettivo, avendo lo stesso resistente intrapreso un’azione giudiziale in una separata vertenza per ottenere la liquidazione della sua quota in altra partecipazione societaria (quota costituente l’unico cespite aggredibile ricompreso nel suo patrimonio).
Per tutti questi motivi la Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso proposto dal Fallimento – rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo – ed autorizzava così il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti dell’ex amministratore in favore del fallimento fino all’importo di € 65.000,00, statuendo che le spese di lite sarebbero state liquidate nella sentenza della causa di merito.
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