Si al pernottamento dei figli minori nell’abitazione paterna: il ruolo di padre nell’affidamento condiviso in caso di separazione tra i genitori
I padri in procinto di separarsi si chiedono quali ripercussioni subirà il rapporto con i propri figli e, nel solco di questa questione, il pernottamento con il minore risulta la domanda posta con maggiore frequenza.
Il Codice Civile non pone alcun limite d’età alla praticabilità dei pernottamenti del minore presso l’abitazione paterna.
L’orientamento della giurisprudenza di merito, pur possibilista, si pronunciava inizialmente a favore della gradualità della frequentazione paterna, stabilendo l’età a partire dalla quale si sarebbe potuta intensificare. Se il Tribunale di Roma con sentenza del 14.06.2011 lo consente a partire dai tre anni e mezzo d’età, la Suprema Corte lo riterrà appropriato solo nel quarto anno di vita del figlio (Cass. sez. I civ., 26 settembre 2011, n.19594)
Negli ultimi anni l’orientamento giurisprudenziale recepisce un modello di famiglia in cui si prende atto che i padri non hanno capacità di accudimento inferiori alle madri, dovendo poter far parte della vita dei propri figli in modo effettivo. La Corte d’Appello di Catania precisa che limitare al papà e al figlio la possibilità di condividere la quotidianità trasformerebbe il loro rapporto in qualcosa di diverso dalla relazione familiare e che la madre è tenuta a dimostrare il pregiudizio che potrebbe subire il bambino per il fatto di trascorrere la notte col papà, non potendosi limitare a sostenere l’incapacità genitore ad accudire il figlio solo in ragione della sua età (Corte Appello Catania, decreto 16.10.2013).
Il Tribunale di Milano con decreto del 14 gennaio 2015, ribadisce che la genitorialità si apprende facendo i genitori, e riconosce al padre il pernottamento della figlia di due anni a fine settimana alterni (Tribunale di Milano, Sez. IX civ.., decreto del 14 gennaio 2015).
Ma è il Tribunale di Roma a pronunciare una sentenza che segna un significativo cambio di rotta, riconoscendo il diritto del padre ai pernotti con la figlia di soli sedici mesi. A condizione di riportarla nell’abitazione materna dove è stabilito il collocamento prevalente, non vi sono motivi ostativi all’esercizio del diritto poiché è il rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ad essere riconosciuto come fine ultimo da tutelare come previsto dall’art. 337 ter c.c., per stabilire il quale, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole avendo riguardo al suo esclusivo interesse e determina i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore. (Tribunale Roma, Sez. I, 11.03.2016).
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