Sono valide le transazioni extragiudiziali tra i coniugi nelle more di un giudizio di separazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24621 del 2015 si è espressa sulla validità dei patti transattivi con cui i coniugi, in corso di separazione, si accordano su questioni patrimoniali, al di fuori del giudizio di separazione pendente.
Nel caso di specie, la separazione di due coniugi era stata pronunciata dal Tribunale di Ancona nel 1999 statuendo anche sulle questioni patrimoniali contro le quali però era stato proposto appello dai coniugi stessi insoddisfatti delle decisioni adottate dal Tribunale.
Nell’attesa della decisione, i due ex coniugi erano addivenuti ad un accordo transattivo relativamente agli aspetti patrimoniali che erano di loro interesse con il contestuale abbandono del giudizio di Appello.
Sennonché nel 2005 la moglie conviene in giudizio l’ex marito per far dichiarare la risoluzione dell’accordo transattivo a causa del grave inadempimento dell’ex coniuge nell’esecuzione dell’accordo.
In primo grado, il Tribunale di Ancona, aveva accolto la richiesta dell’attore dichiarando la risoluzione del contratto transattivo per grave inadempimento del convenuto. In sede di Appello la decisione era stata poi ribaltata; secondo la Corte, infatti, l’accordo stipulato tra attore e convenuto risultava essere privo di effetti dal momento che non era stato sottoposto al giudice per l’omologazione.
Avverso tale sentenza ha proposto poi ricorso per cassazione il marito eccependo l’erronea applicazione della legge laddove la Corte d’Appello aveva ritenuto privo di efficacia l’accordo concluso tra i due ex coniugi perché non sottoposto ad omologazione.
Secondo la Corte le doglianze del ricorrente trovano fondamento; effettivamente, sostiene la Corte, in passato la tendenza della giurisprudenza era quella di porre come condizione di validità per questo tipo di accordo la convalida del giudice, tuttavia, attualmente, si riscontra una inversione: la tendenza degli interpreti della legge è quella di dare importanza e più spazio d’azione all’autonomia negoziale dei privati rendendo validi anche gli accordi tra privati in materia patrimoniale ai margini di un giudizio di separazione a prescindere dal vaglio autorizzativo di un giudice.
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