Sospensione canone di locazione commerciale ed emergenza Covid 19

  1. Home
  2. Locazioni e sfratti
  3. Sospensione canone di locazione commerciale ed emergenza Covid 19

L’emergenza sanitaria da Covid 19 rappresenta un’emergenza economica alla luce dello stop forzato del ciclo produttivo imposto alle attività commerciali.

Tale circostanza straordinaria impone di valutare se il conduttore abbia il diritto di chiedere la sospensione del pagamento del canone di locazione per l’impossibilità sopravvenuta di fruire degli spazi per le finalità previste nel contratto di locazione.

A tal proposito è necessario analizzare quanto disposto all’art.1256 e 1467 c.c.

Sfratto

il nostro studio potrà aiutarti a liberare l'immobile da persone e cose per finita locazione o morosità

Se l’art. 1256 c.c. si riferisce all’impossibilità sopravvenuta come ad una causa di legittima estinzione dell’obbligazione, l’art. 1467 c.c. disciplina l’ipotesi di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In quest’ultimo caso il rimedio per il debitore è la risoluzione del contratto che il creditore potrà evitare offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Nel caso di specie, qualora la prestazione sia divenuta inutilizzabile, il conduttore potrà legittimamente invocare la sospensione temporanea del pagamento del canone di locazione ad uso commerciale fino a quando le misure emergenziali saranno in vigore.

L’emergenza sanitaria da Covid 19 rappresenta un’emergenza economica alla luce dello stop forzato del ciclo produttivo imposto alle attività commerciali.

Tale circostanza straordinaria impone di valutare se il conduttore abbia il diritto di chiedere la sospensione del pagamento del canone di locazione per l’impossibilità sopravvenuta di fruire degli spazi per le finalità previste nel contratto di locazione.

Ti Chiamiamo Noi

Lascia il tuo numero e ti contatteremo per darti informazioni più specifiche.

A tal proposito è necessario analizzare quanto disposto all’art.1256 e 1467 c.c.

Se l’art. 1256 c.c. si riferisce all’impossibilità sopravvenuta come ad una causa di legittima estinzione dell’obbligazione, l’art. 1467 c.c. disciplina l’ipotesi di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In quest’ultimo caso il rimedio per il debitore è la risoluzione del contratto che il creditore potrà evitare offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Nel caso di specie, qualora la prestazione sia divenuta inutilizzabile, il conduttore potrà legittimamente invocare la sospensione temporanea del pagamento del canone di locazione ad uso commerciale fino a quando le misure emergenziali saranno in vigore.

Menu