Spese straordinarie in caso di assenza di accordo tra i genitori

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In assenza di accordo tra i genitori, le spese straordinarie per il figlio sono dovute se corrispondono all’interesse del minore e se economicamente sostenibili.

Così ha statuito la VI sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 21726 del 6 settembre 2018.

La vicenda trae origine dal parziale accoglimento della Corte d’Appello di Ancona del ricorso proposto da una madre avverso il provvedimento emesso in primo grado, con cui si disponeva l’aumento di euro 200 mensili del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre oltre a confermare la condanna del padre al pagamento, a titolo di rimborso delle spese straordinarie non versate.

Il padre ricorre in Cassazione che, ritenuto il motivo addotto non fondato, rigettava il ricorso.

La Corte chiarisce che, qualora non preventivamente concordato, il riparto delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli si basa sulla comparazione tra l’entità della spesa e l’utilità e sostenibilità della spesa medesima, parametrata alle condizioni economiche di ciascun genitore statuendo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

 

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