Testamento biologico e consenso informato: le novità introdotte con la Legge 219 del 22/12/2017 che disciplina le disposizioni anticipate di trattamento

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Il 14 dicembre 2017 il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge contenente norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT), fattispecie meglio nota con il termine di “testamento biologico”.

Tale normativa permette – entro alcuni limiti – di esprimere in anticipo quali trattamenti medici ricevere nel caso di gravi malattie. In particolare, la nuova legge fornisce la possibilità ad ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, di esprimere attraverso le DAT – da redigere per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza – le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura e meramente eventuale incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. In tali disposizioni, potrà essere espresso il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche, accertamenti diagnostici e a singoli trattamenti sanitari, intendendosi, per questi ultimi, anche la nutrizione e l’idratazione artificiale.

Dovrà essere indicata, altresì, una persona di fiducia, che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico sarà tenuto a rispettare la volontà del disponente ma – e ciò viene espressamente sancito nella medesima legge – le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, d’accordo con il fiduciario, qualora esse dovessero apparire palesemente inadeguate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o sussistano terapie che non potevano essere in alcun modo previste all’atto della sottoscrizione e che possano, invece offrire nel periodo attuale concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Inoltre, la nuova legge interviene in tema di consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici: viene stabilito che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso libero e informato della persona interessata.

Secondo le nuove previsioni, ogni persona ha, quindi, diritto a conoscere le proprie condizioni di salute e ad essere informata in modo completo, aggiornato, documentato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai rischi e ai benefici degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati. Questo anche rispetto alle possibili scelte alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Il consenso informato va documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare, nonché inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Viene finalmente sancito il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento medesimo.

Anche in questo caso, il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare o di rinunciare al trattamento e, in conseguenza di ciò, lo stesso è espressamente esentato da responsabilità civile o penale.

Inoltre, viene escluso che il medico abbia obblighi professionali nei confronti del malato che richieda dei trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

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