Trasferimento di residenza del genitore collocatario: conseguenze per i figli minori
In materia di trasferimento della residenza del genitore, presso il quale sono stabilmente collocati i figli minori, in un’altra città o addirittura in un altro paese, diverso rispetto a quella ove risiede l’altro genitore, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era orientata, in passato, nel senso di non consentire il distacco dei minori dall’ambiente in cui sono cresciuti e dall’altra figura genitoriale, solitamente corrispondente a quella del padre.
Un recente arresto della Suprema Corte del 12/05/2015 n. 9633 è però intervenuto a mutare il precedente e consolidato orientamento, stabilendo che nel caso il cui il trasferimento abitativo sia necessitato da motivi di lavoro, il giudice non può imporre al genitore di rinunziarvi, né tantomeno può privarlo, solo per tale ragione, dell’affido o del collocamento dei figli presso di sé, sebbene il cambio di residenza renda inevitabilmente più difficoltoso l’esercizio di visita ai minori da parte dell’altro genitore.
In particolare, la Corte ha ritenuto prioritario tutelare l’interesse dei minori a non subire un distacco brusco e prolungato dalla figura materna, apportatrice di una speciale carica affettiva e capace di trasmettere senso di protezione e sicurezza, necessario per garantire ai minori un armonico sviluppo psico-fisico.
Secondo quanto stabilito nella sentenza citata, i bambini sarebbero in grado di superare velocemente le eventuali difficoltà derivanti dal cambiamento del proprio habitat domestico e scolastico, grazie alla particolare duttilità e capacità di adattamento alle novità di cui sono dotati e che consente loro di ricostituire, piuttosto velocemente, anche nel nuovo contesto in cui vengono inseriti una nuova rete di conoscenze e di relazioni sociali.
La Cassazione ha riconosciuto, altresì, che la decisione della madre di trasferirsi in un’altra città non era stata assunta nell’intento di ostacolare l’esplicarsi del rapporto tra il padre ed i figli, in violazione del principio della bigenitorialità, ma che era stata dettata esclusivamente da ragioni di lavoro.
In tali casi, pertanto, all’altro genitore non collocatario dei figli minori, spetta soltanto un’eventuale riduzione dell’assegno di mantenimento, in considerazione delle maggiori spese di viaggio che dovrà affrontare per esercitare il proprio diritto – dovere di visita ai minori.
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