Un consulente di parte può registrare gli incontri peritali anche in assenza di autorizzazione da parte del ctu in particolare nelle materie oggetto di consulenze psicologiche

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Attualmente non esiste una normativa specifica in materia. Occorre di conseguenza fare riferimento a quanto previsto per registrazioni delle conversazioni tra presenti e applicare la medesima soluzione anche al caso specifico degli incontri peritali.

I colloqui tra presenti possono essere registrati legittimamente dalle persone che vi partecipano (o comunque vi assistono in maniera non clandestina), sia con il consenso sia in assenza di espressa autorizzazione degli interessati, potendo poi essere utilizzate come prova documentale da produrre nel processo.

Resta fermo, al contrario, il divieto di pubblicazione o diffusione delle registrazioni stesse qualora questo venga imposto dall’oggetto specifico dell’incontro o dalla qualità rivestita dai soggetti partecipanti alle operazioni.

Ne consegue che anche gli incontri peritali possono essere legittimamente registrati, e tali registrazioni possono poi essere prodotte in giudizio.

Questo in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.3034 dell’8 febbraio 2011, nei casi in questione il diritto alla difesa prevale su quello alla privacy.

Ne deriva che le diposizioni che regolano il processo sono da considerare delle norme di natura speciale rispetto a quelle sancite dal codice della privacy, in quanto in caso di divergenza si trovano a prevalere.

La questione trova applicazione in particolare con riguardo alle consulenze psicologiche, in ragione dell’importante funzione in esse rivestita dalla registrazione delle operazioni peritali.

Anche in questo caso, non esistendo una disciplina specifica del settore, trovano applicazione le Linee guida deontologiche dello psicologo forense che all’art 11 raccomandano l’utilizzo delle registrazioni.

Tale documento non costituisce tuttavia fonte cogente, ma al contrario una mera raccomandazione per i professionisti operanti nel settore. Ne consegue che qualunque psicologo può nel concreto discostarsene, fermo restando in questo caso il diritto di chi assiste a registrare le operazioni peritali in questione, al solo scopo di poterle produrre in giudizio come prova documentale.

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