Viaggiatore insoddisfatto? È risarcibile il danno da vacanza rovinata

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Talvolta il viaggio di nozze può risultare tutt’altro che romantico. È il caso di una giovane coppia che acquistava un costoso pacchetto vacanze per trascorrere la luna di miele al caldo: un magico resort a quattro stelle “all inclusive” ai Caraibi, con vista mozzafiato sull’oceano e arredamenti in stile “galeone d’epoca”.

All’arrivo, la coppia riscontrava un ambiente completamente diverso da quello che le era stato venduto. Il villaggio era di categoria inferiore rispetto a quanto indicato sul catalogo fornito dall’Agenzia di viaggi e venivano consegnate le chiavi per una camera con balcone sul giardino interno e pensili trascurati. A seguito delle lamentale, la dirigenza dell’hotel informava i clienti che la classificazione delle stelle era data sulla base di regolamenti dettati in loco, non basati sugli standard europei, pertanto non era possibile chiedere un rimborso spese. Essi decidevano quindi di trovare un’altra sistemazione per concludere il soggiorno.

Terminata la vacanza, la coppia si rivolgeva all’Avvocato Gianluca Ballo, cofondatore unitamente all’Avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato, per intraprendere un’azione per risarcimento danni nei confronti dell’Agenzia di viaggi e della Società operante nel settore turistico cui si erano affidati per l’organizzazione del viaggio.

Il Codice del Turismo prevede la figura del danno da vacanza rovinata, ossia una possibilità per il viaggiatore di essere risarcito dal venditore/organizzatore del viaggio che, in violazione degli obblighi contrattuali, non gli abbia permesso di godere pienamente del comfort garantito, da correlarsi al requisito essenziale della irripetibilità della vacanza. Il danno causato deve dunque superare quella soglia minima di tolleranza richiesta a ogni turista. In forza di tale norma, gli attori provavano documentalmente avanti al Giudice di Pace di Padova la non corrispondenza delle foto e delle stelle attribuite nel catalogo da cui avevano scelto il villaggio rispetto alle caratteristiche effettive riscontrate. Contestavano altresì la violazione dei principi di buona fede e correttezza che i convenuti avrebbero dovuto rispettare.

Nell’accogliere totalmente le conclusioni dell’Avvocato Ballo, il Giudice adito condannava i convenuti al risarcimento del danno in favore dei turisti e alla refusione delle spese di lite (si rimanda, per un più approfondito esame delle questioni trattate, alla sentenza allegata).

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