Violazione degli obblighi di assistenza familiare
No alla condanna del genitore che versi solo parzialmente il mantenimento qualora non sia configurato lo stato di bisogno dei figli minori.
Così ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 26993/2019, ritenendo fondato il ricorso proposto da un padre avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Genova che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 450,00= di multa, col beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p. –per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, M., dal maggio 2012 al febbraio 2013, assolvendolo dal reato di cui al capo b) previsto dalla L. n. 54 del 2006, art. 3, perché abrogato dal D. Lgs. n. 21 del 2018, art. 7, trattandosi dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento dovuto al figlio da parte di genitore convivente non coniugato.
La Corte accoglie il ricorso chiarendo che se è fuori discussione che il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta integralmente la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore, quando vi sia stato, invece, una parziale contribuzione è necessario verificare se al figlio minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, per effetto della suddivisione del relativo onere economico che grava su entrambi i genitori.
Il Giudice di legittimità, infatti rammenta che la violazione dell’obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, e che diversamente dal delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile”.
Pertanto, la Corte concludeva che il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in merito alla mancata contribuzione da parte dell’imputato ad assicurare i mezzi di sussistenza del figlio appariva fondato, essendo immotivato il riferimento al contributo limitato a soli due mesi di alloggio, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.
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