Violenza domestica e violenza assistita: come tutelare i figli minori
Il minore che assiste alle violenze nel contesto familiare è, a sua volta, vittima del reato di maltrattamenti potendosi costituire parte civile per il risarcimento dei danni patiti.
La violenza domestica è il comportamento abusante di uno o entrambi i compagni all’interno di una relazione di coppia, quali il matrimonio e la coabitazione. Il termine è solitamente utilizzato per fare riferimento alla violenza tra partner, ma viene utilizzato anche per riferirsi alla violenza nei confronti dei figli, o più in generale alla violenza all’interno della famiglia.
La violenza assistita, invece, è quella che esplica i suoi effetti nei confronti dei figli minori i quali, all’interno della dimensione familiare, fanno esperienza “di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative” (definizione fornita dal Cismai, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia). Tale violenza, seppur non esercitata direttamente su di esso, ha degli effetti devastanti per il minore dal punto di vista fisico, cognitivo e comportamentale provocando, nello stesso, deficit di crescita, ritardi nello sviluppo psicomotorio e neurocognitivo con effetti negativi sull’autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze intellettive.
Sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore ha più volte riconosciuto la rilevanza di tale forma indiretta di abuso. Con un primo intervento, con la L. n. 119 del 2013, è stata introdotto all’art. 61 c.p., co. 1, il n. 11 quinquies relativo all’aggravante dell’aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore. Successivamente, con la L. n. 69 del 2019, è stato qualificato il minore vittima di violenza assistita quale persona offesa del reato di cui all’art. 572 c.p. Allo stato dei fatti, pertanto, la condotta violenta tenuta da un genitore a danno dell’altro, pur senza coinvolgere direttamente il minore, può esplicare i suoi effetti nei confronti dello stesso in quanto questo ugualmente risente della conflittualità genitoriale e familiare cui è esposto. Di conseguenza, potrà essere riconosciuto quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti, sub specie di violenza assistita, seppur a determinate condizioni.
In primo luogo, è necessario che le condotte di violenza siano reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale del reato e con la specifica tutela accordata dalla norma ai membri della famiglia rispetto ad un sistema di vita vessatorio e persecutorio. In secondo luogo, la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori deve rivelarsi foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole; esiti questi che devono risultare oggettivamente verificabili.
Il maltrattamento rileva, dunque, solo laddove è effettivamente percepito dal minore e, come tale, idoneo a manifestare tutti quegli effetti pregiudizievoli sul regolare sviluppo del minore. In caso contrario, nella differente ipotesi in cui il figlio sia stato solo presente durante la commissione di una delle condotte, senza però essere in grado, per età o per altre ragioni, di percepire e di avere consapevolezza del carattere offensivo della condotta, si riterrà realizzata la sola aggravante disciplinata dall’art. 61 c.p., n. 11 quinquies. In questo caso, infatti, seppur le condotte risultino ugualmente violente, non si sono però manifestate in termini di idoneità rispetto alla compressione dell’equilibrio psicofisico dello stesso minore.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 74 del 04.01.2021 ha precisato tale differenza riconoscendo la sussistenza del reato di maltrattamenti soltanto laddove le reiterate condotte abbiano avuto diretto effetto sulla prole e sullo sviluppo psicofisico della stessa. In questi casi il minore, seppur non direttamente colpito dalle condotte violente, può costituirsi parte civile chiedendo il risarcimento del danno dallo stesso patito.
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